Parità scolastica
L’entrata in vigore della legge 10 marzo 2000 n.62 ha sancito la creazione di un sistema nazionale unico di istruzione, del quale fanno parte a pieno titolo, oltre alle scuole statali e degli enti locali anche le istituzioni scolastiche non statali aventi lo status di scuola paritaria.
Per scuole paritarie si intendono le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli Enti locali, che, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità e di efficacia, accertati dall’Amministrazione scolastica, in quanto soggette, così come le scuole statali, a valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti.
Le scuole paritarie, poiché svolgono un servizio pubblico, devono formulare un progetto educativo coerente con i principi della Costituzione, un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti scolastici esistenti, nonché istituire organi collegiali, rendere pubblici i bilanci ed accogliere alunni in situazione di handicap.